Allegato A
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
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COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO O PRIVATO REGISTRATO
SCHEMA TIPO DI STATUTO
Art. 1
Costituzione - Denominazione e Sede
1. L’Associazione Pro-Loco……………………….........................................................................,di ...............................................................................con sede in …………………………………… Via/Piazza………………………………………………......., costituita con atto pubblico in data ……………………………n.°……..........di repertorio Dott. …....................................................., notaio in …...........................................(.....), registrato a ….........................................................il ….............................. al n. …........................ serie …………….,o privato registrato in data ………………………con n°…………………, svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di …............................................................ per una durata illimitata; 2. All'atto dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Cosenza, la denominata “Pro Loco.................................................................. ” troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge.
Art. 2
Finalità
La Pro Loco ........................................................ di .............................................................. ha per scopo quello di tutelare i valori naturali, artistici e culturali della località in cui opera e di promuovere attività turistica e culturale che si estrinseca in :
1) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
2) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
3) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4) attività di assistenza ed informazione turistica;
5) attività ricreative e di spettacolo;
6) attività di socialità civica;
7) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
8) diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
Art. 3
Soci
1. I soci della Pro Loco di __________________________ si distinguono in:
a) Soci ordinari;
b) Soci sostenitori;
c) Soci benemeriti;
d) Soci onorari;
Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall'assemblea; Sono soci sostenitori coloro i quali ,oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; Sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti
particolari acquisiti a favore della Pro Loco. Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
2. L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
3. L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione, che si dovrà pronunciare sull’accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
4. Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
5. Il Socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l’attività dell’Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.
6. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
7. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l’importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione .
8. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
b) essere eletti alle cariche sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
c) voto per l’approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
d) ricevere la tessera sociale;
e) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell’Associazione;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
9. I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare la quota sociale annuale;
c) non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente.
10. La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) per radiazione, su proposta del C. d .A. ratificata dall’Assemblea dei Soci ;
c) per decesso.
d) Automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio di Amministrazione, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.
Art. 4
Organi dell’Associazione
1. Organi della Pro Loco ................................................................... di ............................................. sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio i Amministrazione;
d) Il Collegio Sindacale;
2. Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di quattro anni e sono rieleggibili;.
3. Le cariche elettive degli organi dell'Associazione Pro Loco sono incompatibili con quelle politiche. Tutti i predetti organi sono eletti dall’assemblea
Art. 5
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 3.
2. Ciascun socio dispone di un solo voto, e non è ammessa delega.
3. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati..
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per determinazione npropria, o a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.
5. La convocazione, deve essere fatta, mediante avviso inviato al domicilio dei soci, 10 giorni prima dell’adunanza, con recapito postale ordinario o fax o posta elettronica, e viene fatta altresì con manifesto affisso all’esterno della sede della Pro Loco o all’Albo Pretorio del Comune di appartenenza e dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione . Quest’ ultima dovrà effettuarsi almeno un’ora dopo quella fissata per la prima;
6. L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della convocazione anche all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza;
7. L’Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, in particolare di:
a) eleggere a voto personale e segreto il Presidente, i componenti del Consiglio d.A., i componenti del collegio Sindacale;
b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
c) approvare entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;
d) delibera su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovrà comunque essere conforme al Regolamento Provinciale;
8. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
9. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l’elezione degli organi sociali.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
11. L'assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale da recapitarsi a mezzo raccomandata postale o a mano:
a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del C.d.A.;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con le quote sociali;
d) per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro Loco;
12. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
13. Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, devono essere trasmesse alla Provincia di Cosenza – Settore Turismo;
14.Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
15. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del C.d.A. . Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del C.d.A. più anziano di età.
16. Le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
17.Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.
18. Il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’Assemblea non può farsi rappresentare da altri.
Art. 6
Presidente
1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con voto segreto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del C. d. A.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione di un nuovo Presidente.
5. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal componente del Consiglio Di Amministrazione più anziano di età.
Art. 7
Consiglio Di Amministrazione
1. Il Consiglio Di Amministrazione della Pro Loco ................................................................... di
................................................… è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari, che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione segreta. Alle riunioni dell’Organo partecipa di diritto il Sindaco del Comune di appartenenza o in mancanza un suo delegato e un rappresentante della Provincia di Cosenza , che esprimeranno un voto consultivo.
2. I membri del C. d. A. saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione espressa dall’Assemblea dei Soci . A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
4. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque motivo, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
5. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell’avvenuta surroga, disposta dal C. d. A. fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
6. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive.
7. Il Consiglio Di Amministrazione è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l’attività dell’Associazione.
8. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea. In particolare:
a) predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente statuto e lo svolgimento dei servizi dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
c) formula proposte operative da sottoporre all’esame dell’Assemblea dei soci;
d) sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
9. Il Consiglio Di Amministrazione è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
10. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, in termini di tempo ridotti.
11.Nell’avviso di riunione del C. d. A. deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima.
12. Il C. d.A. è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
14. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del C. d A. senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione dello stesso C. d: A. che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.
Art. 8
Segretario – Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del C. d . A. nel corso della prima seduta utile.
2. Essi sono tenuti all’osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del C. d. A. , conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.
3. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al C. d. A.
Art. 9
Gestione Finanziaria
1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni a favore della Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall’art. 2 in base ai bilanci preventivi annuali.
2. L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro
degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso istituti bancari o presso l’amministrazione postale, scelti dal C. d. A.
4. Tali conti sono intestati all’Associazione.
5. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente.
6. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere.
7. L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
8. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
9. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, che l’Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea.
10. Il bilancio di previsione deve essere infine inviato al Settore Turismo della Provincia di Cosenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
11. Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del C. d. A ed a quella de Collegio Sindacale , deve essere trasmesso ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza. .
12. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
13. E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.
Art. 10
Vigilanza e Controlli
1. L’Associazione deve agevolare l’azione ispettiva e di vigilanza sull’attività della Pro Loco, da parte del Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
Art. 11
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. I cinque membri dovranno essere tutti eletti dall’Assemblea dei Soci con voto segreto. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica per un massimo di quattro anni
5. Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell’apposito libro.
7. Il Presidente o un componente del Collegio può partecipare alle riunioni del C. d. A. con voto consultivo.
Art. 12
Modifiche statutarie
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea dei Soci con apposita delibera del C. d. A., per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L’Assemblea dei Soci ,per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.
Art. 13
Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all’Assemblea dei Soci dal C. d. A. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
2. L’Assemblea dei Soci per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
3. Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato, a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
4. L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, sarà a favore del Comune di competenza, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/2000.
Art. 14
Disposizioni finali
1. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Cosenza , di volta in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del C. d. A. , che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie..
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente schema di Statuto si fa richiamo al Regolamento Provinciale e alle norme vigenti in materia turistica.
dal 1982